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Cos'è la D.O.P.
Per D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta), così
come stabilisce il Reg. C.E. 2081 / 92, si intende il
nome di una determinata area
geografica che serve a designare un prodotto agricolo
o alimentare:
- Originario di tale area.
- Le cui qualità e caratteristiche siano dovute
essenzialmente o esclusivamente all' ambiente geografico
comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui
produzione trasformazione ed elaborazione avvengano
nell' area geografica delimitata.
Come funziona la D.O.P. Terre di Siena
La D.O.P. "TERRE DI SIENA" può essere
attribuita all 'olio confezionato in
bottiglia o comunque in contenitori di vetro di capacità
fino a 5 litri, o
metallici di 5 litri. La raccolta delle olive e tutte
le fasi di lavorazione ed imbottigliamento devono avvenire
all ' interno della zona delimitata dal disciplinare
di produzione.
I produttori che non imbottigliano sono ugualmente interessati
alla D.O.P. per poter vendere il loro prodotto a soggetti
confezionatori. La certificazione dell'olio come D.O.P.
avverrà su richiesta dell'imbottigliatore. La
certificazione della partita e di relativi controlli
vengono effettuati da un "Organismo di controllo
autorizzato" per tale scopo dal Ministero. Tale
organismo verifica l' intera filiera produttiva dalla
produzione delle olive alla frangitura, all' imbottigliamento,
garantendo, oltre la qualità, la rintracciabilità
e quindi l' origine del prodotto.
Cosa deve fare il
produttore
L' olivicoltore, entro il 30 di settembre, deve chiedere
l' assoggettamento ai controlli tramite il Consorzio
di Tutela dell' Olio DOP Terre di Siena denunciando
i propri oliveti, deve frangere le olive presso un frantoio
assoggettato e rispettare quanto previsto dal disciplinare
Cosa deve fare il
frantoiano
Il Frantoiano, entro il 30 di settembre, deve chiedere
l 'assoggettamento
ai controlli, tramite il Consorzio di Tutela , rispettare
le regole del
disciplinare e fornire all' olivicoltore la documentazione
attestante
l' avvenuta molitura delle olive.
Cosa deve fare l'imbottigliatore
L' imbottigliatore, entro il 30 di settembre, deve chiedere
l' assoggettamento ai controlli, tramite il Consorzio
di Tutela, rispettare quanto stabilito dal disciplinare
e chiedere il prelievo e l' analisi dell' olio che intende
certificare come D.O.P. avendo cura di fornire all'
organismo di controllo per il tramite del Consorzio
tutta la documentazione necessaria comprovante l' origine
del prodotto.
La zona di produzione
Tale zona corrisponde al territorio amministrativo della
provincia di Siena con esclusione della zona di produzione
del vino Chianti Classico (restano quindi esclusi i
comuni di Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Castellina
in Chianti, parzialmente quello di Castelnuovo Berardenga
e in piccola parte Poggibonsi).
Per i consumatori
Il marchio della certificazione attesta la rispondenza
ai rigidi requisiti del disciplinare di produzione e
garantisce che:
- Le olive sono prodotte
nella zona delimitata dal disciplinare, raccolte direttamente
dalla pianta, conservate in idonei contenitori per
non più di tre giorni e molite entro le 24
ore successive al conferimento al frant oio.
- L' olio è stato
ottenuto esclusivamente con processi fisici e meccanici
ed è stato sottoposto ad analisi chimica e
sensoriale per verificarne l' idoneità alla
D.O.P.
Il sigillo di garanzia del
Consorzio, con numero progressivo, costituisce sicurezza
di originalità e tracciabilità del prodotto.
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